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Il notaio risponde

Fideiussione uno standard di legge

Acquirenti di immobili da costruire: la fideiussione è oggi uno standard di legge.

A partire dal 23 settembre 2022, in esito alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, è in vigore il “Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122.”
La disciplina di riferimento, cosiddetta T.A.I.C. (tutela degli acquirenti di immobili da costruire), è quella che tutela la persona fisica acquirente, o promissaria acquirente, che acquisti un immobile da costruire (immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire, ancora da edificare) da costruttore, sia esso una ditta individuale o una struttura più complessa.
Com’è noto, con la T.A.I.C. il legislatore mostra la sua sensibilità verso gli “acquisti su carta” e, per tale motivo, impone una serie di prescrizioni di contenuto, che riguardano sia la contrattazione preliminare sia quella definitiva (la descrizione del futuro immobile, cui sono uniti gli elaborati di progetto e le caratteristiche tecniche della costruzione, l’indicazione degli strumenti urbanistici abilitativi della costruzione, delle modalità di pagamento del corrispettivo, i termini di esecuzione dei lavori, l’indicazione delle eventuali imprese appaltatrici, la sorte di eventuali gravami sui beni di futura edificazione).
La fideiussione in commento è quella che il costruttore deve rilasciare all’acquirente, di importo corrispondente “alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.”

Ebbene, dal 23 settembre u.s., con riferimento a detta garanzia fideiussoria, è espressamente disposto:

  • che debba essere stipulata secondo il modello standard di legge, seppur derogabile con maggior favore per l’acquirente;
  • che possa essere congiuntamente rilasciata da più garanti, con uno o più atti separati;
  • che non sono ammesse franchigie riguardo all’importo massimo complessivo garantito.

Si precisa, infine, data l’operatività delle nuove norme fissata al 23 settembre 2022, che ove la fideiussione sia stata emessa e perfezionata in data antecedente, la stessa conserva piena validità, ferma la conformità alle norme di legge per il periodo transitorio e ove non sia ancora scaduta.

 

CI RISPONDE:
Il Notaio Tommaso Fiamingo di Milano e Desio
Tel. 02 83623012

studio@notaiofiamingo.it

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