Disaccordo con il proponente sullâentità della provvigione
Premesso che non vi ÃĻ una norma di legge specifica sullâargomento e che unâeventuale controversia di questo tipo, se portata davanti al Tribunale, avrebbe un esito incerto, si potrebbe ritenere che la fattispecie sia riconducibile alla previsione di cui allâart. 1759 cod. civ. secondo cui âIl mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di essoâ.
Effettivamente, lâesistenza o meno di una proposta dâacquisto ÃĻ una circostanza che puÃē influire sulla conclusione dellâaffare. Quindi, il rifiuto da parte dellâagente immobiliare di ritirare la proposta dâacquisto di un aspirante acquirente – soprattutto se il rifiuto ÃĻ dovuto al mancato accordo sullâentità della provvigione – potrebbe comportare una responsabilità dellâagente immobiliare nei confronti del venditore ai sensi del citato art. 1759 cod. civ.
Del resto, lâart. 1755 cod. civ. prevede che, qualora lâentità della provvigione non sia previamente concordata tra il mediatore ed i suoi clienti, essa sia dovuta nella misura stabilita dagli usi locali (ossia gli usi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio nellâapposita Raccolta degli Usi).
Diverso sarebbe il caso in cui lâaspirante acquirente voglia formulare una proposta dâacquisto ad un prezzo nettamente inferiore a quello richiesto dal venditore. In questo caso, ritengo che il rifiuto dellâagente immobiliare a raccogliere la proposta sarebbe valutato diversamente in termini di responsabilità .
CI RISPONDE:
Avvocato Ernesto Marchese del Foro di Milano
Tel. 02 76011978
www.marcheseassociati.it






