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Affitti brevi, ritorna l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate
Ritorna l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate gli affitti brevi – anche per portali come AIRBNB e BOOKING
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 22 dicembre 2022, pone fine ad una lunga e chiacchierata diatriba tra AIRBNB e Agenzia delle Entrate. La Corte conferma gli obblighi imposti dal DL 50/2017, a partire dal 2023 (con obbligo di prima dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro giugno 2024).
La norma chiarisce che si intende per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui di sopra conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati all’Agenzia delle Entrate.
Mediatori e portali online incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Essi sono responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
CI RISPONDE:
Il Notaio Tommaso Fiamingo di Milano e Desio
Tel. 02 83623012
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Fideiussione uno standard di legge
Acquirenti di immobili da costruire: la fideiussione è oggi uno standard di legge.
A partire dal 23 settembre 2022, in esito alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, è in vigore il “Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122.”
La disciplina di riferimento, cosiddetta T.A.I.C. (tutela degli acquirenti di immobili da costruire), è quella che tutela la persona fisica acquirente, o promissaria acquirente, che acquisti un immobile da costruire (immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire, ancora da edificare) da costruttore, sia esso una ditta individuale o una struttura più complessa.
Com’è noto, con la T.A.I.C. il legislatore mostra la sua sensibilità verso gli “acquisti su carta” e, per tale motivo, impone una serie di prescrizioni di contenuto, che riguardano sia la contrattazione preliminare sia quella definitiva (la descrizione del futuro immobile, cui sono uniti gli elaborati di progetto e le caratteristiche tecniche della costruzione, l’indicazione degli strumenti urbanistici abilitativi della costruzione, delle modalità di pagamento del corrispettivo, i termini di esecuzione dei lavori, l’indicazione delle eventuali imprese appaltatrici, la sorte di eventuali gravami sui beni di futura edificazione).
La fideiussione in commento è quella che il costruttore deve rilasciare all’acquirente, di importo corrispondente “alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.”
Ebbene, dal 23 settembre u.s., con riferimento a detta garanzia fideiussoria, è espressamente disposto:
- che debba essere stipulata secondo il modello standard di legge, seppur derogabile con maggior favore per l’acquirente;
- che possa essere congiuntamente rilasciata da più garanti, con uno o più atti separati;
- che non sono ammesse franchigie riguardo all’importo massimo complessivo garantito.
Si precisa, infine, data l’operatività delle nuove norme fissata al 23 settembre 2022, che ove la fideiussione sia stata emessa e perfezionata in data antecedente, la stessa conserva piena validità, ferma la conformità alle norme di legge per il periodo transitorio e ove non sia ancora scaduta.
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Il punto sul C.I.S. (certificato di idoneità statica)
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